Transizione 5.0: ecco le novità presentate dal decreto attuativo

Sono diverse e importanti le novità emerse dalla bozza, pubblicata negli scorsi giorni, del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, in attesa del rilascio del testo definitivo dopo la revisione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma anche della circolare che presenterà la linee guida relative all’operatività del Piano.

La bozza del decreto ha nel frattempo aggiornato quanto presentato qualche mese fa dal Piano, ma è ancora passibile - lo ricordiamo - di ulteriori modifiche. Vediamo però insieme gli aggiornamenti introdotti rispetto a quanto avevamo scritto in un articolo dedicato al Piano Transizione 5.0 che puoi leggere QUI.

 

Evogy e la piattaforma proprietaria Simon sono trainanti per l'ottenimento dell'incentivo

 

La notizia positiva è che Simon, il BEMS in cloud sviluppato da Evogy, rientra nella categoria dei beni immateriali nuovi dove sono inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione. Quest’ultimo comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). 

Questo è essenziale oggi per accedere agli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0, che richiedono la dimostrazione di una riduzione dei consumi energetici del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi coinvolti nell’investimento. 

Simon, grazie ai suoi avanzati algoritmi di intelligenza artificiale (Simon Optimizer), offre anche la capacità di ridurre significativamente i consumi degli impianti di climatizzazione (HVAC) invernale ed estiva, contribuendo attivamente alla riduzione dei consumi energetici, un prerequisito per ottenere il credito di imposta. 

Un’ altro punto fondamentale è rappresentato dal fatto che Simon non permette solo di tenere traccia dei consumi per 5 anni, ma costruisce anche in automatico le baseline ex ante dichiarate e normalizza i consumi secondo IPMVP (con metodologia certificabile) per garantire il rispetto dei consumi ex post. 

 

Le nuove definizioni all'interno del Decreto Applicativo

 

All'interno della sezione "Definizioni" del decreto attuativo, emergono ulteriori chiarimenti relativamente alle tipologie di soggetti a cui si riferisce il Piano, in particolare facendo emergere maggiori specifiche in merito a imprese di nuova costituzione, processi e strutture produttive. 

In sintesi: 

  • Il decreto include tra le Imprese di Nuova Costituzione anche quelle già esistenti che però hanno variato la tipologia di prodotti o servizi offerti da meno di 6 mesi dalla data di inizio del progetto di innovazione. 

  • Con Processo Produttivo, si intende invece l’insieme di attività “correlate o interagenti” all’interno della catena di produzione, in grado di utilizzare e trasformare risorse in prodotti o servizi, ma anche solo in parte di essi. 

  • Si intende come Struttura Produttiva, qualsiasi sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti che risultano nella stessa particella catastale o in particelle contigue, in grado di completare tutto o parte il ciclo produttivo, a patto che sia dotato di autonomia tecnica, funzionale organizzativa e costituente per risultare un “centro autonomo di imputazione di costi”. 

 

Piano Transizione 5.0: le date da tenere a mente

 

L’articolo 4, commi 3-4, è tra quelli in cui risaltano le novità più importanti, con chiarimenti relativi alla temporalità e alle date da tenere a mente per avviare e terminare i progetti coperti dal Piano Transizione. 

Vediamole in dettaglio. 

 

Data di avvio del progetto

Deve coincidere con il primo impegno giuridicamente vincolante - quindi irreversibile - ad ordinare i beni oggetto di investimento.

La data deve essere tassativamente successiva al 1° gennaio 2024.

 

Data di completamento del progetto

Il termine del progetto si fa coincidere con la data dell’ultimo investimento, con alcune distinzioni:

  • Per quanto riguarda beni materiali e immateriali nuovi strumentali, sarà necessario fare riferimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • Per ciò che riguarda gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile, è sufficiente far fede alla data di fine lavori;
  • Per le attività di Formazione, è valido il rilascio dell’attestato finale di risultato raggiunto.

Importante notare come il comma 6 dell’Articolo 4 specifichi che i progetti debbano essere considerati completati entro il 31 dicembre 2024, anche nei casi in cui l’ultimo investimento per il progetto possa avvenire successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2025.

Quest’ultimo caso vale però soltanto se entro il 31 dicembre 2024 gli ordini accettati dal venditore per il progetto ammontano ad almeno il 50% del costo dell’acquisizione. Infine, la comunicazione ex post del progetto non potrà essere inviata oltre la data del 28 febbraio 2026.


A quanto ammontano gli incentivi?

 

Il Piano Transizione 5.0 prevede incentivi per iniziative messe in campo entro il biennio 2024/2025 pari al:
  • 35% su investimenti fino a  2,5 milioni €;

  • 15% per investimenti tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di €;

  • 5% per investimenti oltre i 10 milioni, fino a un massimo di 50 milioni.



Altri aspetti importanti

 

Tra le novità messe in chiaro dal decreto attuativo, l’impossibilità da parte delle imprese o delle aziende di presentare in contemporanea più di un’istanza.

Per i soggetti i cui progetti di innovazione toccano uno o più ambiti o iniziative differenti, sarà necessario prendere come riferimento l’intera struttura produttiva.

Altro aspetto in primo piano, l’importo massimo degli investimenti agevolabili: con il Piano Transizione 5.0 sarà pari a 50 milioni di euro, intenso come plafond annuale rivolto a ciascun beneficiario, per entrambi gli anni 2024 e 2025.

Per ciò che concerne le rinnovabili, viene specificato dal decreto come oltre agli impianti fotovoltaici, vengono rese agevolabili anche le spese riguardanti gruppi di generazione dell’energia elettrica, servizi ausiliari di impianti, trasformatori e misuratori dell’energia elettrica, impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

 

 

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